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D.M. 07/01/2005b) documentazione necessaria all'identificazione del laboratorio che ha emesso la certificazione di prova, e del riconoscimento del laboratorio stesso da parte di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i dati suddetti ed i riferimenti del riconoscimento del laboratorio; c) copia della documentazione attestante l'autorizzazione alla commercializzazione in un Paese dell'Unione europea o contraente l'accordo SEE; detta documentazione può anche essere costituita da una dichiarazione del produttore che riporti sotto la propria responsabilità civile e penale i riferimenti dell'autorizzazione alla commercializzazione suddetta; d) copia della dichiarazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000. 3. La documentazione suddetta e le relative certificazioni devono essere prodotte in originale, o in copia autenticata secondo la normativa vigente, in lingua italiana oppure accompagnate da traduzione in lingua italiana la cui rispondenza può essere dichiarata dal richiedente l'omologazione. Art. 8. Obblighi e responsabilità per il produttore 1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti: a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000 c) emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, lettera f) d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3, lettera g) e) punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore. Art. 9. Controlli e vigilanza 1. Il Ministero dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati. 2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti. 3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti. 4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le modalità per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246. Art. 10. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione 1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche. 2. L'omologazione non è rinnovabile nel caso di annullamento dell'omologazione. 3. L'omologazione decade automaticamente se l'estintore portatile d'incendio subisce una qualsiasi modifica o se entra in vigore una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. 4. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione se: a) viene rilevata la non conformità di esemplare di estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l'omologazione b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto. 5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza. Art. 11. Norme transitorie 1. La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto. Art. 12. Norme finali 1. La dismissione dei materiali componenti l'estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici ed i materiali plastici deve avvenire in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. 2. Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori. 3. Sono abrogati: a) decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982, concernente «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 20 gennaio 1983); b) decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1988, concernente «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 30 gennaio 1988); D.M. 07/01/2005 – Norme tecniche classificazione e omologaz. estintori portatili di incendio c) decreto del Ministro dell'interno 12 novembre 1990, concernente «Sostituzione del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, concernente "Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985" e del decreto ministeriale 14 gennaio 1988, recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, concernente: "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno" e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B e successive modificazioni» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 1990). 4. Il presente decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 gennaio 2005 Il Ministro Pisanu |
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